Interessi sul deposito cauzionale

Calcola gli interessi legali sul deposito cauzionale anno per anno, con il tasso in vigore in ciascun anno, e il totale da restituire all'inquilino a fine contratto.

Il deposito

€

Gli interessi si calcolano giorno per giorno al tasso legale in vigore in ciascun anno, senza capitalizzarli. Dati dal 2015.

Il risultato

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Il deposito cauzionale produce interessi legali a favore dell'inquilino, da pagare alla fine di ogni anno (art. 11 della legge 392/1978). Il calcolatore li conta anno per anno, con il tasso legale in vigore in ciascun anno, e somma il deposito e gli interessi non ancora pagati: è la cifra da restituire alla fine del contratto, prima di eventuali trattenute.

Come funziona il calcolo?

Inserisci l'importo del deposito, la data in cui è stato versato e la data in cui viene restituito (o la data di oggi, per sapere quanto è maturato finora). Il calcolatore divide il periodo per anni di calendario e, per ciascuno, fa questo conto:

deposito × tasso legale dell'anno × giorni del periodo in quell'anno ÷ giorni dell'anno (365, o 366 negli anni bisestili).

Gli interessi di ogni anno sono arrotondati al centesimo e poi sommati. Il giorno del versamento è contato, quello della restituzione no. Gli interessi non si capitalizzano: ogni anno si calcolano sull'importo iniziale.

I tassi vengono dal nostro registro, che riporta per ogni anno il decreto del Ministero dell'Economia pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nel 2026 il tasso è 1,60 %.

Tasso di interesse legale per anno
AnnoTassoDecreto
20261,60 %DM 10 dicembre 2025 (GU Serie generale n. 289 del 13/12/2025)
20252,00 %DM 10 dicembre 2024 (GU Serie generale n. 294 del 16/12/2024)
20242,50 %DM 29 novembre 2023 (GU Serie generale n. 288 del 11/12/2023)
20235,00 %DM 13 dicembre 2022 (GU Serie generale n. 292 del 15/12/2022)
20221,25 %DM 13 dicembre 2021 (GU Serie generale n. 297 del 15/12/2021)
20210,01 %DM 11 dicembre 2020 (GU Serie generale n. 310 del 15/12/2020)
20200,05 %DM 12 dicembre 2019 (GU Serie generale n. 293 del 14/12/2019)
20190,80 %DM 12 dicembre 2018 (GU Serie generale n. 291 del 15/12/2018)
20180,30 %DM 13 dicembre 2017 (GU Serie generale n. 292 del 15/12/2017)
20170,10 %DM 7 dicembre 2016 (GU Serie generale n. 291 del 14/12/2016)
20160,20 %DM 11 dicembre 2015 (GU Serie generale n. 291 del 15/12/2015)
20150,50 %DM 11 dicembre 2014 (GU Serie generale n. 290 del 15/12/2014)
Il tasso vale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno (art. 1284 del codice civile). Fonte: decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Esempio. Deposito di 2.100,00 € versato il 1° marzo 2023 e restituito il 1° marzo 2026, senza interessi pagati negli anni. 2023: 306 giorni al 5,00 % = 88,03 €. 2024: 366 giorni al 2,50 % = 52,50 €. 2025: 365 giorni al 2,00 % = 42,00 €. 2026: 59 giorni all'1,60 % = 5,43 €. Interessi totali: 187,96 €. Da restituire, senza trattenute: 2.287,96 €.

Per sapere quanto deposito si può chiedere, quando si restituisce e che cosa si può trattenere, leggi la guida al deposito cauzionale.

Che cosa non considera?

  • Gli interessi già pagati. Il calcolatore presume che nessun interesse sia stato versato. Se li hai pagati ogni anno, come prevede la legge, metti come data di inizio il giorno da cui mancano.
  • Le trattenute. Danni, spese condominiali non pagate o canoni arretrati vanno conteggiati a parte e documentati.
  • Le variazioni del deposito. Se il deposito è stato integrato o restituito in parte durante il contratto, fai un calcolo per ogni importo e ogni periodo.
  • Le clausole particolari. Il tipo di contratto ministeriale per il canone concordato riconosce gli interessi «al termine di ogni anno di locazione», salvo che la durata minima pattuita sia di almeno 5 anni, oltre ai due di proroga: in quel caso la clausola non fissa la scadenza annuale, ma il deposito resta produttivo di interessi (art. 11 della legge 392/1978). Per transitori e studenti il modello riconosce gli interessi al termine della locazione. Il calcolatore conta tutti gli interessi maturati: il contratto dice quando vanno pagati.
  • Gli anni senza tasso. Il calcolatore parte dal 2015. Se il periodo arriva a un anno di cui il Ministero non ha ancora pubblicato il tasso, quell'anno resta fuori dal conto e il risultato lo segnala.
  • Le imposte. Il calcolatore non dice se e come gli interessi vanno dichiarati.

A chi rivolgersi?

Se il proprietario e l'inquilino non sono d'accordo sulla somma, o se il contratto ha clausole diverse da quelle descritte qui, rivolgiti a un'associazione della proprietà edilizia o degli inquilini, a un avvocato o a un commercialista. Nei contratti concordati, transitori e per studenti si può chiedere anche l'intervento della Commissione di negoziazione paritetica prevista dal decreto ministeriale del 16 gennaio 2017.

Domande frequenti

Che tasso usa il calcolatore?

Il tasso di interesse legale dell'articolo 1284 del codice civile, quello in vigore in ciascun anno: il Ministero dell'Economia lo fissa con un decreto e vale dal 1° gennaio al 31 dicembre. Nel 2026 è 1,60 %.

Gli interessi si sommano al deposito anno dopo anno?

No. Il calcolatore calcola gli interessi di ogni anno sull'importo iniziale del deposito, senza aggiungere quelli degli anni precedenti. La legge prevede che siano pagati all'inquilino alla fine di ogni anno.

Ho già pagato gli interessi degli anni passati: come faccio?

Metti come data di inizio il giorno da cui gli interessi non sono stati pagati, per esempio il 1° gennaio dell'anno in corso. Il calcolatore conterà solo il periodo che resta da pagare.

Il calcolatore tiene conto delle trattenute per danni?

No. Il totale è deposito più interessi. Le eventuali trattenute per danni o spese non pagate vanno documentate e tolte a parte, e solo se sono dovute.

Posso calcolare un deposito versato prima del 2015?

Il calcolatore accetta date dal 1° gennaio 2015, il primo anno del nostro registro dei tassi. Per gli anni precedenti servono i decreti di quegli anni: chiedi a un professionista.

Fonti

  1. Legge 27 luglio 1978, n. 392, art. 11 (Normattiva, testo vigente)
  2. Codice civile, art. 1284 (Normattiva, testo vigente)
  3. MEF, DM 10 dicembre 2025, saggio degli interessi legali per il 2026 (Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13/12/2025)